domenica 27 gennaio 2013

Lettera al Dispaccio in merito all'articolo“La Mediterranea, il Cda e le “quote rosa”: due uomini membri esterni. Ma lo Statuto...”


Gent.mo Direttore,
ho letto con interesse l'articolo di Benedetta Malara intitolato “La Mediterranea, il Cda e le “quote rosa”: due uomini membri esterni. Ma lo Statuto...”.
La composizione dei Consigli di Amministrazione, rappresentando questi le “stanze dei bottoni”, è sempre di più oggetto di attenzione in termini di parità di genere e l'approvazione della legge n. 120 del 2011 ha stabilito che nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati almeno un terzo dei membri debba appartenere “al genere meno rappresentato” e che per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve essere pari almeno a un quinto. In tal senso la Consob ha già adottato l'apposito regolamento per le società quotate .
La legge estende, inoltre, la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo anche alle società pubbliche costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati.
Purtroppo, le Università non sono ricomprese nell'ambito di applicazione della legge Golfo/Mosca, e la previsione dello Statuto rispettano i principi di pari opportunità dettato dalla nostra legislazione antidiscriminatoria.
L'Ente è tenuto a rispettare, dunque, eguali chances in fase di accesso ma non deve e non può garantire il risultato.
Tuttavia, come la giornalista fa giustamente notare, appare quantomeno inverosimile che non ci siano candidature femminili idonee, adeguate a ricoprire l'incarico di consigliere esterno. In questi casi, anche se non operano i vincoli della legge n.120, potrebbe comunque profilarsi un caso di discriminazione individuale ai sensi del Codice delle Pari Opportunità.
La candidata che dovesse ritenere il suo profilo curriculare adeguato al ruolo di consigliere di amministrazione dell'Università Mediterranea al pari dei due uomini designati, potrà rivolgersi all'Ufficio della Consigliera di Parità per valutare la sussistenza di una discriminazione diretta individuale fondata sul sesso ai sensi del Codice Pari Opportunità, laddove lo stesso vieta qualsiasi discriminazione nell'accesso al lavoro e agli incarichi pubblici.
In questo caso, dovrà distinguersi il rispetto formale delle prescrizioni legislative, avvenuto tramite l'indicazione nel testo dello Statuto che l'avviso pubblico di selezione dei componenti esterni avvenga nel rispetto dei principi di pari opportunità e, invece, la fattispecie concreta, dove sarà la candidata a valutare, assistita dalla consigliera di parità, se dal confronto dei curricula esaminati emerga una discriminazione determinata da fattori legati al sesso.




La Consigliera Regionale di Parità della Calabria
avv. Maria Stella Ciarletta

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