martedì 16 ottobre 2012

L’IMU la paga il coniuge assegnatario




La disciplina dell’IMU ha introdotto importanti novità in merito alla casa familiare assegnata ad uno dei coniugi (quasi sempre la madre con i figli) a seguito di separazione. Mentre in regime di ICI, tenuto al pagamento era il coniuge proprietario – più spesso il padre – il pagamento dell’IMU spetta invece al coniuge assegnatario.
Abbiamo chiesto un chiarimento al nostro socio dott. Pietro Mastropasqua, della Società di consulenza tributaria e societaria MTEA di Roma. Questa la gentile risposta:
Soggetti passivi dell’IMU sono individuati dall’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso degli immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Tale previsione comporta che se l’immobile è gravato da un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il soggetto passivo cui compete il versamento dell’imposta è il soggetto titolare di tale diritto.
Per l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, l’art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, statuisce che, ai soli fini IMU, “l’assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge, disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
In tali casi, pertanto, soggetto passivo obbligato al versamento dell’imposta e a all’assolvimento degli obblighi IMU è il coniuge assegnatario, anche se lo stesso non è titolare, nemmeno pro quota, di diritti di proprietà o di diritti reali sull’immobile. L’assegnatario potrà fruire delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, ovvero dell’aliquota ridotta, della detrazione base e della maggiorazione di euro 50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni.
Per quanto concerne il coniuge non assegnatario, proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, egli non dovrà assolvere alcun onere ai fini IMU e, nel caso in cui risulti proprietario di altro immobile situato nello stesso Comune che costituisca abitazione principale, su tale immobile potrà fruire del regime agevolato.    

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