lunedì 13 febbraio 2012

ANCHE I PAPA’ HANNO DIRITTO AI PERMESSI PER L’ALLATTAMENTO

Di seguito la nota della Consigliera di Parità della Provincia di Venezia:
"La Consigliera di Parità della Provincia di Venezia vince una causa di un lavoratore del
Ministero dell’Interno al quale erano stati negati i riposi giornalieri per l’allattamento.
L’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Venezia, rappresentato da Federica Vedova, ha raggiunto un importante obiettivo nella lotta alle discriminazioni di genere.
La Sentenza del 9 febbraio 2012 del Tribunale del Lavoro di Venezia ha accertato la natura discriminatoria del comportamento del Ministero dell’Interno nei confronti di un proprio dipendente che aveva richiesto di fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40 e del congedo per malattia del figlio previsto dall’art 47 del TU n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Tali articoli prevedono la possibilità per il padre lavoratore di fruire dei riposi giornalieri o del congedo di malattia, in alternativa alla madre.
La Questura di Venezia ha sempre negato al proprio dipendente la possibilità di fruire dei relativi
permessi, giustificando tale diniego con la motivazione che la madre è casalinga.
Il lavoratore discriminato si è rivolto all’Ufficio della Consigliera di Parità di Venezia per ottenere il risarcimento della mancata fruizione dei riposi giornalieri, del congedo per malattia e del danno
subito per il mancato esercizio del lavoro di cura verso il proprio figlio.
Con sentenza n. 192/2012 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, d.ssa Bortolaso, ha accolto il ricorso promosso nei confronti del Ministero dell'Interno accertando la natura discriminatoria del diniego espresso al ricorrente in merito alla fruizione dei riposi ex art. 40 e del permesso di assentarsi per malattia del figlio ex art. 47 del TU n. 151/2001.
La decisione risulta particolarmente significativa per i seguenti motivi:
1. ha accertato la natura discriminatoria del comportamento tenuto dalla amministrazione consistito nel diniego al padre-lavoratore della possibilità di fruire dei permessi (due ore al giorno di permesso retribuito nel primo anno di vita per l’allattamento) ex art. 40 e del congedo di malattia figlio ex art. 47 del TU n. 151/2001 perché coniuge di moglie casalinga.
La discriminazione è stata ravvisata in quanto altre amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati, invece, riconoscono pacificamente tale diritto;
2. ha affermato che anche il lavoro della "casalinga" deve essere definito attività lavorativa a tutti gli effetti;
3. ha liquidato una cifra in via equitativa a titolo di risarcimento del danno.
La sentenza valorizza l’attività quotidianamente esercitata dall’Ufficio della Consigliera di Parità in difesa dei principi di non discriminazione, che partendo da un bisogno individuale di un lavoratore, ha reso possibile il rispetto di un diritto che ora può declinarsi in una dimensione collettiva".
La Consigliera di Parità della Provincia di Venezia
Federica Vedova

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